17 Dezember 2024
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per il tramite della Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo, ha recentemente fornito chiarimenti in relazione all'attività di identificazione delle persone ospitate presso le strutture ricettive, con particolare riferimento alle cc.dd. "locazioni brevi".
In particolare viene approfondita la procedura di "identificazione da remoto" degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e dell'accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di key box all'ingresso.
Ai sensi dell'art. 109 TULPS, i gestori di tali strutture hanno l'obbligo di verificare il documento d'identità degli ospiti e di comunicare alla Questura competente le generalità entro 24 ore successive dall'arrivo (ridotte a 6 per i soggiorni non superiori alle 24 ore) tramite il portale Alloggiati Web. Tale disposizione si applica anche ai locatori/sub locatori che lochino immobili o parti di immobili con contratti di durata inferiore a 30 giorni.
Tale normativa mira a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica, in relazione all'eventuale alloggiamento di persone pericolose e, in tale prospettiva, la gestione automatizzata del check-in e dell'ingresso in struttura, senza identificazione de visu degli ospiti, rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da soggetti diversi, le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.
Con la nota ministeriale, pertanto, si è confermato che i gestori delle strutture ricettive sono tentuti a verificare l'identità degli ospiti, secondo le modalità indicate dal Decreto del ministro dell'Interno del 7 gennaio 2013, in quanto le eventuali procedure di check-in "da remoto" non possono ritenersi satisfattive degli adempimenti di cui all'art. 109 TULPS.
Analogamente, le disposizioni normative citate si applicano anche alla piattaforma HomeExchange, mediante la quale i proprietari di immobili possono effettuarne lo scambio reciproco per un determinato periodo di tempo: senza l'inserimento dei dati nel portale Alloggiati web, si disattenderebbe la ratio delle previsione normative, non potendosi escludere che l'iscrizione alla piattaforma HomeExchange avvenga mediante l'inserimento di dati "di fantasia", proprio per aggirare le prescrizioni normative ed occupare un alloggio in modo ignoto alla Questura competente, con il pericolo di potenziali ricadute sulla sicurezza. Anche al riguardo, pertanto, si conferma l'obbligo, posto a carico anche di chi effettua tale tipo di "permuta" di verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura secondo le modalità sopracitate.
Si precisa, infine, con particolare riferimento agli ospiti stranieri o apolidi, che la comunicazione mediante piattaforma Alloggiati Web adempie anche all'obbligo di comunicazione per iscritto all'Autorità locale di pubblica sicurezza della presenza di tali ospiti, secondo quanto previsto dall'Art. 7 del D. Lgs. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione).